Skip to main content

Sfratto: quello che devi sapere

By Agosto 26, 2022Marzo 4th, 2024Uncategorized
Sfera Legale

Che tipi di sfratto esistono?

 

Il locatore di un immobile ha la possibilità di intimare due tipi di sfratto all’inquilino: lo sfratto per finita locazione, nel caso in cui, nonostante la scadenza del contratto, l’inquilino non abbandona l’appartamento e lo sfratto per morosità, quando non è in regola con i pagamenti del canone o delle spese condominiali.

 

Lo sfratto per finita locazione

 

Nel caso di sfratto per finita locazione, il proprietario deve richiedere la restituzione al locatore dell’immobile, tramite raccomandata, nei termini previsti dalla legge, in genere almeno 6 mesi prima della scadenza, e solo successivamente all’invio, può agire con lo sfratto.

 

Lo sfratto per morosità

 

Il procedimento di sfratto per morosità, invece, permette al locatario di ottenere velocemente un titolo esecutivo, per rientrare in possesso del proprio immobile e per il recupero del proprio credito.

In questo caso, il locatore può chiedere lo sfratto nel momento in cui l’inquilino non paga anche una sola rata di canone di locazione, trascorsi 20 giorni dalla scadenza; o gli oneri accessori, come le spese condominiali, per un ammontare pari a due mensilità del canone di locazione stabilito.

È necessario rivolgersi ad un avvocato, per richiedere la notificazione all’inquilino di un atto di intimazione di sfratto, con citazione in udienza.  

Ricevuto l’atto, l’inquilino può:

  • non costituirsi in giudizio e subire lo sfratto;
  • costituirsi e opporsi allo sfratto 
  • pagare, interrompendo lo sfratto

Se non ci sono motivazioni valide per opporsi, il giudice può, direttamente alla prima udienza, emettere esecutiva l’ordinanza di sfratto, insieme all’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti fino a quel momento, oltre all’addebito delle spese legali sostenute dal proprietario. 

L’inquilino, però, sulla base dell’art. 55 della legge 392/1978, può chiedere il termine di grazia, ossia una dilazione di 90 giorni, per sanare la morosità. Se il giudice concede questa proroga, fisserà un’udienza successiva alla scadenza di questo termine, per verificare il pagamento della morosità. A quest’udienza, se l’inquilino non avrà provveduto al pagamento, il giudice convaliderà lo sfratto, assegnando un termine di tempo per lo sgombero dell’alloggio. 

Hello G