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Separazione e divorzio

By Luglio 29, 2022Marzo 4th, 2024Uncategorized
Sfera Legale

Il mondo dei divorzi e della gestione dei figli tra coppie separate può risultare molto complicato. 

Ecco una breve guida per districarsi tra questi temi. 

 

La differenza tra separazione e divorzio

Per prima cosa è necessario fare chiarezza sulla differenza tra la separazione e il divorzio.  

Con la separazione, marito e moglie assumono la condizione di coniugi separati, si scioglie la comunione legale dei beni; cessano obblighi come fedeltà e coabitazione e si sospendono altri obblighi, nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento definitivo di divorzio.  La separazione legale tra i coniugi non pone fine al rapporto matrimoniale, non vi è, quindi, in questo caso, la possibilità di risposarsi. 

La separazione legale può essere di tipo:

  • consensuale, quindi sulla base di un accordo tra i coniugi;
  • giudiziale, non vi è l’accordo tra i due soggetti; 
  • di fatto, cioè dipesa dall’allontanamento di uno dei coniugi per volontà di uno o di entrambi, ma senza che vi sia stato l’intervento di un giudice. 

La separazione legale, sia consensuale che giudiziale, rappresenta una delle condizioni per poter procedere con un divorzio.

 

Per quanto riguarda il divorzio,introdotto e disciplinato con la legge n. 898/1970, invece, con questo provvedimento si scioglie definitivamente il matrimonio; non sussistono, quindi, più diritti e doveri coniugali nei confronti dell’altro. Come per la separazione, la procedura può essere avviata su accordo dei coniugi oppure sulla base del volere di uno solo dei due. Nel primo caso si avvierà un divorzio consensuale, mentre nel secondo un divorzio giudiziale. 

Dall’11 dicembre 2014, le procedure si sono nettamente velocizzate, la separazione o il divorzio, infatti, possono avvenire direttamente in Comune davanti all’ufficiale di stato civile, senza passare per il Tribunale e ricorrere al giudice.

Con il divorzio, oltre allo scioglimento del matrimonio, si regolano gli aspetti concernenti il mantenimento, l’istruzione e la cura dei figli, ove presenti. In caso di separazione o divorzio consensuale, i genitori possono concordare autonomamente dove abiterà il figlio, fermo restando il diritto/dovere dell’altro genitore di vederlo periodicamente. Se non è possibile raggiungere un accordo, ciascun genitore potrà presentare ricorso al giudice, affinché definisca tutti gli aspetti, economici e personali, relativi alla gestione dei minori. 

È necessario, però, fare chiarezza su due concetti, che spesso vengono confusi: 

  • il collocamento
  • l’affidamento

Il collocamento è il luogo in cui i figli minori risiederanno, successivamente al divorzio dei genitori. L’affidamento riguarda, invece, il potere/dovere dei genitori di prendere le decisioni relative alla crescita, l’educazione, la salute e l’istruzione dei figli minori.

 

Il collocamento: dove vanno a vivere i figli? 

Per quanto riguarda il collocamento, di solito, si preferisce non spostare i figli dall’ambiente in cui stanno già vivendo, per evitare ulteriori traumi. Nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo in merito a chi rimane nella casa familiare è il giudice ad intervenire, sulla base dell’interesse dei minori.

 

L’affidamento: con chi vanno a vivere i figli? 

Sulla base del diritto di bigenitorialità e per garantire ai figli la possibilità di mantenere rapporti con entrambi i genitori, anche successivamente alla separazione, viene, solitamente, disposto l’affidamento condiviso o congiunto. L’affidamento esclusivo ad un solo genitore viene applicato solo in casi di forte inadeguatezza di uno dei genitori a svolgere i propri doveri genitoriali. 

 

Il mantenimento dei figli: come viene stabilito?

L’art. 30 della Costituzione stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…»: perciò non c’è nessuna differenza in merito, in seguito ad una separazione.

Nelle coppie di genitori separate o divorziate, l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli può essere determinato in base all’accordo raggiunto tra i genitori o quantificato dal giudice, che decide  sulla base delle rispettive possibilità economiche. In caso di disaccordo, l’art. 337 ter del codice civile, dispone che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito».Il giudice può stabilire, nei casi in cui è necessario, il versamento di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. 

La misura della contribuzione dovuta nei confronti dei figli può variare nel corso del tempo. Il mantenimento, anche con il passare degli anni, è sempre calcolato sulla base delle esigenze dei figli, che mutano a seconda della loro crescita e sulla base dei redditi dei genitori.

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