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Il pensionato può riprendere a lavorare e con quale forma contrattuale?

By Ottobre 25, 2022Marzo 4th, 2024Uncategorized
Sfera Legale

Si può svolgere un’attività professionale dopo aver raggiunto la pensione? 

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la risposta è sì, ma con alcune limitazioni ed eccezioni. 

Il lavoratore che raggiunge i requisiti per andare in pensione non è obbligato a farlo ma può continuare ad esercitare una professione; lo stesso vale per il già pensionato che desidera tornare a svolgere un’attività lavorativa. 

 

Pensione di anzianità

ll decreto legge 112/2008 ha sancito la totale cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate. Questo diritto però, entrato in vigore dal 1 gennaio 2009, subisce comunque delle restrizioni. 

La cumulabilità di redditi da lavoro e da pensione è assolutamente possibile per tutti coloro che vanno in pensione con il sistema retributivo o misto, per quei soggetti, quindi, che hanno iniziato a versare i contributi prima del 31 dicembre 1995.

Nel caso di pensione di anzianità le condizioni necessarie ai fini della cumulabilità sono: almeno 60 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini per le pensioni liquidate nel regime contributivo o almeno 40 anni di contribuzione.

 

Pensione di invalidità

È possibile cumulare anche i redditi percepiti da attività lavorativa con l’assegno ordinario di invalidità, ma con delle limitazioni di tipo reddituale. 

Per coloro che percepiscono una pensione di invalidità pari al minimo Inps, che per il 2021 è di 515,58 al mese per 13 mensilità, l’Inps taglia l’assegno del 25% nel caso in cui il reddito percepito superi di 4 volte il trattamento minimo e del 50% nel caso in cui superi di 5 volte tale soglia.

Per chi, invece, percepisce un assegno di invalidità superiore al minimo, la parte eccedente può subire un’ulteriore detrazione nel caso in cui l’anzianità contributiva sulla base della quale è calcolato sia inferiore ai 40 anni.

Tale decurtazione è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di reddito da lavoro subordinato e pari al 30% nel caso di redditi da lavoro autonomo. La decurtazione della parte eccedente non può, però, essere superiore al reddito da lavoro dipendente percepito o superare il 30% del reddito da lavoro autonomo.

Non avviene alcuna decurtazione, invece, nei casi in cui:

  • il reddito percepito sia inferiore al trattamento minimo Inps;
  • il lavoratore sia impiegato con contratti a termine di durata non superiore ai 50 giorni nell’arco dell’anno solare;
  • il reddito sia derivante da attività socialmente utili.

 

Pensione di reversibilità

Nel caso di pensione di reversibilità, il cumulo è possibile in maniera parziale. 

Come nel caso di pensione di invalidità, sono previste decurtazioni progressive e sulla base del trattamento minimo Inps. 

La decurtazione non viene applicata nel caso in cui vi siano contitolari della pensione di reversibilità all’interno dello stesso nucleo familiare e siano presenti anche minori o inabili, anche di maggiore età.

 

Pensione di inabilità

Nel caso di pensione di inabilità, che decreta l’impossibilità di svolgere attività lavorativa, il cumulo di redditi è in ogni caso vietato.

 

Pensione con “Quota 100”

Nel caso in cui si sia usufruito della Quota 100 per ottenere il pensionamento, che necessita di aver compiuto 62 anni di età più 38 anni di contributi, è previsto il divieto di cumulo fino ai 67 anni di età.

La cumulabilità è prevista solo nel caso di reddito da lavoro occasionale, che non superi i 5.000lordi l’anno.

 

Pensione con “Opzione Donna”

Nel caso di pensione con Opzione Donna, che permette alle lavoratrici di andare in pensione anticipata a 58 o 59 anni di età e 35 anni di contributi, con l’assegno calcolato interamente su sistema contributivo, la cumulabilità è permessa. 

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